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Il nostro Statuto

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Lo Statuto ASCOM

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“ASCOM-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA”

Art.1
Denominazione ed Identità

1. L’Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio-Imprese per l’Italia della Provincia di Biella”, di seguito denominata “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” (siglabile per brevità anche Ascom Biellese) e associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” aderisce alla “Confederazione Generale ltaliana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” si impegna altresì ad accettare:

– le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-lmprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

– le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale;

– il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio imprese per l’Italia”.

4. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” s’impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni
societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” si impegna ad accettare le norme previste dall’art. 18, comma 2 lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio Imprese per l ‘Italia” e/o del relativo logo
confederale.

Art. 2
Ambiti di Rappresentanza

1. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese. alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei Lavoratori autonomi con sede od unita locali nella Provincia di Biella, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanta previsto all’art 12 dello Statuto confederale.

2. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3
Sede e durata

“ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” ha sede in Biella-Via Tripoli n. 1 e si può decentrare in strutture sub-provinciali secondo le delibere dei suoi Organi La sua durata e illimitata.

Art. 4
Principi e Valori ispiratori

“ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano comunque legami e/o rapporti con soggetti od ambienti
criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza,
in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5
Scopi e Funzioni

“ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”:

a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l ‘azione;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi subprovinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio la costituzione ed il funzionamento a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio – imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio lmprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale del Piemonte;

k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

I) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; e in caso di contrasto di interesse, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;

m) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e, a tal uopo, può organizzare o dare mandato ad organizzare corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale per gli associati e/o per i loro dipendenti, nonché per aspiranti imprenditori, sia con mezzi propri che attingendo a contributi erogati da Enti Pubblici nazionali o interazionali. Per tale attività potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, del supporto e della collaborazione di “Confcommercio-lmprese per l’Italia”, delle Organizzazioni nazionali di categoria, di liberi professionisti e/o di organizzazioni private specializzate in formazione.

n) presta agli associati, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro; assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori. A tal fine potrà assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati agli scopi sociali, concorrendovi con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

o) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario;

p) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa, d’intesa, ove opportuno, con le Associazioni nazionali di categoria;

q) ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione provinciale di Biella adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio Imprese per l’Italia”.

Art 6
Adesione ed inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio ordinario a “ASCOM-Confcommercio lmprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unita locali nella Provincia di Biella, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altre si, in qualità di socio aderente, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.

2. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all’art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Organizzazioni Zonali, nonché nelle Associazioni Provinciali di Categoria
eventualmente costituiti da”ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provincia/e di Biella” , o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono regolamentate dal successivo art. 13 – tutelano gli specifici interessi dei
soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio-lmprese per l’Italia Provincia di Biella”

3. Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nel precedente comma 2, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia
suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, sentito il Consiglio, può nominare un Commissario presso l’Organizzazione interessata. II Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello provinciale interessato.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “ASCOM Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

6. I soci che non siano in regola con ii pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, ii Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

8. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della
solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo associative costituito all’interno “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, o ad essa aderente, comporta l’automatico e contestuale inquadramento dell’associato al livello territoriale,
settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. II compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” costituisce fattore essenziale di unita organizzativa e di tutela sindacale.

10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli
d’intesa tra “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire ad “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 15 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, e ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.

4. L ‘adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari dalla data della delibera relativa alla sua ammissione; tale adesione risulta valida per I’ esercizio sociale in corso e quello successive.

5. L ‘adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, formale atto di dimissioni entro il 30 novembre a mezzo lettera raccomandata con dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”.

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio e considerate in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella”.

9. Il Presidente di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

10. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo e intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. II valore della relativa quota e altre si non rivalutatile.

Art. 8
Decadenza e Recesso

1. La qualità di socio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui ai precedente articolo 7, comma 5. II recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali e avvenuta l’ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) e comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio e comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art 31 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” sono:

a) deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) l’espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attività degli Organi associativi.

Art. 10
Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” quelli costituiti, partecipati, controllati e/o promossi dalla stessa.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ad “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” nei propri Organi associativi ed ii coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. Per l’erogazione dei servizi aventi rilevanza fiscale, “ASCOM-Confcommercio Imprese per l ‘Italia Associazione Provinciale di Biella” si avvale di una società da essa interamente partecipata ed avente forma giuridica di società di capitali ovvero di un Consorzio di imprese aderenti retto da un Consiglio Direttivo composto necessariamente da cinque membri, di cui tre nelle persone del Presidente e dei due vice presidenti “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e due eletti dall’Assemblea dei Soci consortisti.

6. L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-lmprese per !’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, e l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11
Gruppo Giovani imprenditori

1. In seno a “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. II funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo e determinato con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, recentemente approvato; dal Consiglio e nel presente Statuto integralmente richiamato, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo e di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “ASCOM- Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti
Organi associativi provinciali.

Art. 12
Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo e determinate con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, precedentemente approvato dal Consiglio e nel presente Statuto integralmente richiamato, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo e quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo ii Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13
Organizzazione Territoriale e Delle Categorie

1. 0rganizzazioni

1.1 Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, il Consiglio di “ASCOM Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività – ripartisce il territorio della Provincia in aggregazioni subprovinciali, determinandone natura, funzioni, competenze.

1.2. Alla Struttura zonale compete la rappresentanza degli interessi locali delle imprese associate a “ASCOM-Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”

1.3 L’ Assemblea dei soci, in regola con i contributi associativi, elegge, ogni 4 anni, il Presidente ed un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri calcolato sulla base dello schema che segue:

5 Membri Fino a 50 soci
10 Membri Da 51 a 200
16 Membri Oltre i 201 soci

Il Presidente nomina un proprio Vicepresidente.

L’Assemblea, per l’elezione dei detti Organi, e convocata dal Presidente provinciale con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea di “ASCOM- Confcommercio lmprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”, nel corso del trimestre che precede l’Assemblea per il rinnovo degli organi della stessa. Negli altri casi la convocazione avverrà quando il Presidente zonale lo ritenga opportune o su richiesta del Presidente “ASCOM-Confcommercio lmprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella”. L’Assemblea e presieduta dal Presidente zonale che sarà assistito dal Direttore Generale di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” o da un delegate. Il Consiglio direttivo e convocato e presieduto dal Presidente zonale.

1.4. La decadenza da socio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per !’Italia- Associazione Provinciale di Biella” determina automaticamente la decadenza da socio dell’Organizzazione zonale.

1.5. In caso di decadenza del Consiglio di “ASCOM-Confcommercio lmprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, decadrà automaticamente ii Consiglio Direttivo dell’Organizzazione zonale.

1.6. L’Organizzazione zonale, pur godendo di autonomia sindacale nel proprio territorio, e subordinata al Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per !’Italia- Associazione Provinciale di Biella” e dovrà attenersi alle direttive ed indicazioni provenienti dallo stesso; ii mancato rispetto del presente comma comporterà la decadenza del Consiglio dell’Organizzazione zonale.

2. Associazioni provinciali di categoria

2.1. I Soci sono organizzati dal Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” in Associazioni provinciali di categoria, che assumono valenza di Sindacato di settore e che raggruppano gli imprenditori facenti parte dello stesso comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo della attività svolta o sotto quello della tutela sindacale.

2.2. Tali strutture tutelano, d’intesa con “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” che ne cura la segreteria, gli interessi delle categorie e delle imprese che le costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche
problematiche di settore.

2.3 “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori della Provincia facenti parte di comparti merceologici o di settori di attività che non esprimono una Associazione provinciale di categoria.

2.4. Le Associazione provinciali di categoria sono rette da un Consiglio composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un minimo di cinque componenti. II Presidente e eletto in seno al Direttivo i cui componenti durano in carica 4 anni e nomina un proprio Vicepresidente. La nomina del Consiglio viene ratificata dal Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”.

2.5. I Consigli delle Associazioni provinciali di categoria si riuniscono ogni qual volta i Presidenti lo riterranno opportuno oppure a seguito della richiesta di un terzo dei soci oppure su richiesta del Presidente di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”.

2.6. Le Associazioni provinciali di categoria possono applicare una quota associativa aggiuntiva a quella di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, definita annualmente da ogni singolo Consiglio ed avente lo scopo di far fronte alle esigenze economiche
emergenti, nonché alle spese di trasferta per i necessari contatti con le strutture nazionali omologhe.

3. Rapporti con “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione
Provinciale di Biella “.

3.1. Le strutture di cui al presente articolo, nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, e nell’organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, ecc., sono tenute ad informare preventivamente “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e concordare con essa gli indirizzi da seguire.

3.2. Qualora il Consiglio Direttivo di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” accerti, da parte di tali strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie, con particolare riguardo al comma precedente, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta.

3.3 Le strutture di cui al presente articolo, ai fini di un adeguato coordinamento, devono consegnare periodicamente a “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” l’elenco nominativo dei soci eventualmente tesseratisi per ii loro tramite, le relative schede di adesione sottoscritte, nonché le variazioni negli elenchi dei dirigenti dei sindacati di categoria sia nei casi di modifica che di rinnovo.

4. Elezioni delle cariche e modalità relative

4.1. All’elezione delle cariche sociali provvede l’Assemblea dei soci dell’Organizzazione zonale o dell’Associazione provinciale di categoria previa costituzione di un seggio composto da un Presidente e due scrutatori nominati dall’Assemblea stessa.

4.2. In caso di parità di voto alle elezioni per le cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa a “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella”

4.3. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” in regola con quanto previsto dal presente Statuto.

4.4. Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono attività professionali m contrasto con gli interessi di categoria.

4.5.I soci aderenti possono partecipare alle riunioni ma non possono eleggere ne essere eletti.

Art. 14
“Confcommercio-lmprese per l’Italia”- Associazione Interprovinciale
( come previsto all’art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)

1. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-lmprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-lmprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle “Confcommercio-lmprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.

2. La costituzione di una “Confcommercio-lmprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio imprese
per l’Italia”-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.

3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” manterrà di , norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – quale “Confcommercio-lmprese per l’Italia” Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale “Confcommercio-lmprese per l’Italia”Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle “Confcommercio- imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.

4. L’adesione al sistema confederale di nuove “Confcommercio-lmprese per l’Italia”- Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all’art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso. formulato da “ASCOM-Confcommercio imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” e dalle altre preesistenti interessate “Confcommercio-Imprese per l’ Italia” -Associazioni Provinciali.

5. L’adesione o la costituzione da parte di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” di una “Confcommercio-lmprese per l’Italia”- Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, e deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art.15
“ASCOM-Confcommercio lmprese per I’ Italia-Associazione Provinciale di Biella”
Unione Regionale del Piemonte

1. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale del Piemonte, livello
regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” provvede al finanziamento di “Confcommercio-lmprese per l’Italia” Unione Regionale del Piemonte, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-lmprese per l’Italia”Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

Art. 16
Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia – Associazione Provinciale di Biella” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”,eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle
quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e/o verso gli Enti ed Organismi Collegati di cui al precedente art. 10. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di”Confcommercio-lmprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso,l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti e da fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza e dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” e dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 e comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. II ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17
Incompatibilità

1. Presso “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore Generale, e incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associative, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella”.

Art. 18
Durata

1. Presso gli Organi di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla meta del mandato stesso.

Art. 19
Rieleggibilità del Presidente

Presso “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 20
Organi

1. Gli Organi di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” sono:
   – l’Assemblea;
   – il Consiglio; il
   – Presidente;
   – la Giunta;
   – il Collegio dei Revisori dei Conti;
   – il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 21
Assemblea: composizione

1. L’Assemblea di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e costituita da tutti i soci ordinari in regola con ii pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a due per ogni singolo associate.

Art. 22
Assemblea: competenze

1. L’Assemblea di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” ;

b) delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sull’approvazione alla relazione annuale dei Presidente sull’attività svolta nel corso dell’anno da parte di “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”

c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno:

• il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio- lmprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti”.

• il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio- lmprese per l’Italia”- e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto e secondo ii regolamento approvato dalla Giunta:
               – il Presidente, secondo i termini e con le modalità previste all’art. 27 c. 3;
               – il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall’art. 24;
               – il Collegio dei Revisori dei Conti;
               – il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-lmprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”, ai sensi degli artt 14, comma 5, 23, commi 11, 12 e 13, e 35 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

Art. 23
Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L’Assemblea di “ASCOM-Confcommercio lmprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno.

2. L’Assemblea e altresì convocata ogni qual volta ii Presidente lo ritenga opportune ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro i successivi 10 giorni.

4. La convocazione e effettuata mediante comunicazione scritta, recante data certa, da recapitare a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno sei giorni prima della data fissata per l’adunanza.

5. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

7. L’Assemblea ordinaria e valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. II Presidente di ASCOM- Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio e obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”.

10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 16, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11 . Per le modifiche statutarie e necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della meta più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi,decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

14. Un numero non inferiore al 25% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 25% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 24
Consiglio: composizione

1. II Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e composto da almeno 21 membri, tra cui:

a) il Presidente, che lo presiede;

b) i tredici Consiglieri eletti dall’Assemblea;

c) i Presidenti Provincia/i dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;

d) il Presidente provinciale Enasco;

e) i quattro Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 25, comma 1 del presente Statuto.

2. II componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, e sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di di missioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, e convocata senza indugio dal Presidente, per ii rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 25
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” , su proposta del Presidente, può cooptare fino a quattro componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

3. II Consiglio, inoltre:

a) nomina, tra i propri componenti, i quattro membri di Giunta;

b) nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti e 1 soci da cooptare nel Consiglio ai sensi del precedente art. 24;

c) su proposta del Presidente, sentita la Giunta, nomina e revoca ii Direttore Generale;

d) predispone ogni anno, su indicazione e proposta della Giunta e secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-lmprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. II Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”

f) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti, e. in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;

i) delibera l’assegnazione o delegazione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale del Piemonte di ulteriori e specifiche funzioni, come previsto all’art. 14, comma 4, del presente Statuto;

j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti d integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art 19, commi 2 e 3,dello Statuto confederale;

k) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio imprese per l’Italia” Unione Regionale del Piemonte risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l’attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

l) delibera, su proposta del Presidente. le nomine dei rappresentanti di “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa;

m) delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

n) esprime proprio parere vincolante sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del presente Statuto.

o) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislative 30 giugno 2003, n. 196 relative alla tutela dei dati personali;

q) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

r) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

s) può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-lmprese per l’Italia”;

t) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art.26
Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. II Consiglio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. II Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede ii Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio e effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a due giorni prima della data delle nomine.

5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

6. II Consiglio e validamente riunito quando e presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte, salvo diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende ii voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

8. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 27
Presidente

1. II Presidente di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e eletto dall’Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art 6. del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo da almeno tre anni o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” .

2. II Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”, ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia – Associazione Provinciale di Biella” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) provvede all’amministrazione di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” di cui ha la gestione ordinaria unitamente alla Giunta, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) vigila sugli atti amministrativi ed approva l’ordinamento degli uffici;

e) su proposta del Direttore Generale e sentito il parere della Giunta, assume e licenzia il personale;

f) propone al Consiglio la nomina di due Vice Presidenti;

g) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza “ASCOM- Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” , nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti ;

j) può conferire- incarichi professionali a persone di specifica competenza;

k) accetta eredita, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” , salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;

m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

n) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, tra cui le Organizzazioni Zonali e le Associazioni provinciali di categoria qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti

o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;

p) propone al Consiglio, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore Generale, nonché la sua revoca.

3. Fuori dal caso previsto all’art. 23, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si e verificata la vacanza.

4. Al fine di consentire la verifica dell’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 4-comma 1 del Codice Etico confederale (restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art 445-comma 2 del Codice di Procedura dall’art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs 276/03, almeno tre giorni di calendario antecedenti la data dell’Assemblea Ordinaria elettiva, i soggetti di cui all’art. 27 comma 1 devono presentare per iscritto presso la sede di “ASCOM-Confcommercio imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” la propria candidatura alla carica di Presidente, unitamente alla seguente documentazione:

• certificato generale del casellario giudiziario;

• certificato dei carichi pendenti;

• attestazione del pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

Art 28
Giunta

1. La Giunta di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” è composta dal Presidente, che la presiede, dai due Vice-Presidenti e da quattro membri del Consiglio dal medesimo nominati tra i suoi membri. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Biella” e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

3. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente all’amministrazione di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella”, assume le connesse delibere e attua le disposizioni del Consiglio;

b) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

c) delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

d) approva il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli Organi elettivi di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”;

e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta e convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa :fino a 3 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, e ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta e validamente riunita in presenza della meta più uno dei suoi componenti

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 29
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” e composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti,eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. 11 Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età,elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ove si renda vacante la carica di Presidente subentra il membro supplente più anziano di eta sino alla prima Assemblea che provvederà, con le modalità previste dal presente Statuto, all’elezione del membro effettivo vacante. In seguito il Collegio eleggerà tra i propri membri effettivi ii nuovo Presidente. In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di eta.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. 11 Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-lmprese per !’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” , può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee. Periodicamente, a richiesta, riferisce al consiglio sull’andamento della gestione. II Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” unitamente alla relazione annuale del Presidente II Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all’unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” la convocazione del Consiglio o dell’Assemblea. Ove il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Biella “non reputi fondate le motivazioni e non convochi il Consiglio o I’ Assemblea entro 15 giorni, la questione viene deferita da una delle parti al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sulla convocazione nel termine di 15 giorni.

Art 30
Collegio dei Probiviri

1. II sistema di garanzia statutario di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia- Associazione Provinciale di Biella” e assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. II Collegio dei Probiviri e composto da cinque membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea di ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” anche tra i non soci.

3. La carica di Probiviro e incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

• conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione ad “ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri e disciplinata dal regolamento già vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto e precedentemente approvato dal Consiglio;

• consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”.

8. II Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 31
Arbitrato

1. Le controversie tra soci ed “”ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Biella. II terzo Arbitro, con funzioni di. Presidente del Collegio, e nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Biella.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Biella.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra avvocati e/o magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale e disciplinata dagli artt 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 32
Direttore Generale

1. II Direttore Generale di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. II Direttore Generale:

• coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

• partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

• è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia Associazione Provinciale di Biella” e degli Enti ed Organismi Collegati di cui all’art.10, assicurando il loro buon funzionamento;

• assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

• può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

• dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta.

• è responsabile della segreteria degli Organi Associativi.

3. L’incarico di Direttore Generale e incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per canto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per canto del livello stesso.

Art. 33
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” e costituito:

• dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

• dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

• dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

• le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

• i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

• le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e private, sia m denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Biella”;

• ogni bene lasciato in eredita o legato;

• ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

• ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”; le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E’ fatto divieto “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 34
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di “ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella” ha inizio il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 35
Scioglimento

In caso di scioglimento di ‘”‘ASCOM-Confcommercio Imprese per l’Italia-Associazione Provinciale di Biella”, per qualunque causa, il suo patrimonio residua dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, i n quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

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