VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE
REINTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE ALL’AGENZIA DELLE DOGANE

A decorrere dal 30 giugno 2019 è stato reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (EX LICENZA UTF).
La denuncia, da indirizzare all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.
Pertanto le aziende che avevano già inoltrato la comunicazione prima della soppressione dell’obbligo, intervenuta a far data dal 29/08/2017 con la legge n. 124/2017, non debbono presentare nuova denuncia, salvo il caso in cui nel frattempo siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
Le aziende che, invece, hanno avviato l’attività nel corso del periodo in cui è venuta meno l’osservanza del predetto vincolo, dal 29/08/2017 al 29/06/2019, sono tenute a regolarizzare la propria posizione presentando denuncia entro il 31 dicembre 2019.
Si ricorda che chiunque risulti non in possesso della licenza prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37.

Dott.ssa Barbara Zegna
Info: 015 8352714
email: bzegna@ascombiella.it

 

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